Art. 2. 
 
  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al   Protocollo   indicato
nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore,  in
conformita' all'articolo VIII del protocollo stesso. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 14 febbraio 1970 
 
                               SARAGAT 
 
                                               RUMOR - MORO - RESTIVO 
                                                     - GAVA - BOSCO - 
                                            COLOMBO - FERRARI AGGRADI 
                                              - MAGRI' - DONAT-CATTIN 
 
Visto, il Guardasigilli: GAVA