Art. 2. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo VIII del protocollo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 febbraio 1970 SARAGAT RUMOR - MORO - RESTIVO - GAVA - BOSCO - COLOMBO - FERRARI AGGRADI - MAGRI' - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: GAVA