Art. 3. 
 
  I materiali,  gli  apparecchi,  le  installazioni  e  gli  impianti
alimentati con gas combustibile per uso domestico  e  l'odorizzazione
del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo  le  norme
specifiche  per  la  sicurezza,  pubblicate  dall'Ente  nazionale  di
unificazione (UNI)  in  tabelle  con  la  denominazione  UNI-CIG,  si
considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica  per  la
sicurezza. 
  Le predette norme sono  approvate  con  decreto  del  Ministro  per
l'industria, il commercio e l'artigianato.