Art. 4.

  La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' demandata al
Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, che ha
facolta' di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti,
enti   o   laboratori   autorizzati  con  decreto  del  Ministro  per
l'industria, il commercio e l'artigianato.
  I   funzionari   del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  nonche'  degli  istituti,  enti  e laboratori sopra
indicati,  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  sono  ufficiali di
polizia giudiziaria.