Art. 11. 
 
  La conversione degli immobili delle Case religiose  e  degli  altri
Enti ecclesiastici soppressi nella citta' di Roma sara'  fatta  dalla
Giunta colle norme e colle sanzioni della Legge del 15  agosto  1867,
compiendo gli incarichi  deferiti  all'Amministrazione  del  Demanio,
alla Commissione provinciale ed al  Prefetto.  Le  funzioni  delegate
alla Commissione  centrale  di  sindacato  saranno  esercitate  dalla
Commissione di vigilanza di cui all'articolo 9. 
 
  I compratori verseranno in moneta  legale,  nelle  Casse  designate
dalla Giunta, il prezzo dell'acquisto per essere investito in rendita
pubblica dello Stato al corso del giorno dell'investimento. 
 
  Saranno del pari  investiti  in  rendita  pubblica  dello  Stato  i
capitali provenienti da vendita di mobili, da riscossione di  crediti
o da riscatto di censi, di canoni od altre  rendite  particolari.  Le
spese occorse per la conversione  saranno  detratte  dalla  somma  da
investirsi. 
 
  Il  pagamento  del  prezzo  non  potra'  essere  fatto  coi  titoli
contemplati dall'articolo 17  della  Legge  del  15  agosto  1867,  e
dall'articolo 6 della Legge 11 agosto  1870.  Questi  titoli  saranno
invece ricevuti in pagamento del prezzo dei beni che saranno  venduti
per conto del Demanio nella Provincia di Roma.