Art. 2. 
 
  I beni delle Corporazioni religiose soppresse nella citta' di Roma,
con riserva della conversione e con gli oneri  loro  inerenti  e  con
quelli stabiliti dalla presente Legge,  sono  devoluti  ed  assegnati
come segue: 
 
    1° I beni delle Case in cui i  religiosi  prestano  l'opera  loro
nella cura degl'infermi, sia in ospedali loro proprii, sia  in  altri
ospedali, o che attendono ad opere di  beneficenza,  sono  conservati
alla   loro   destinazione   ed   assegnati   agli   ospedali,   alle
corrispondenti Opere pie od alla Congregazione di  carita'  di  Roma,
per essere amministrati a norma della Legge del 3 agosto 1862; 
 
    2° I beni delle Case i  cui  religiosi  attendono  all'istruzione
sono del pari conservati alla loro destinazione, ed assegnati, per la
parte che concerne l'insegnamento e l'educazione popolare, al  Comune
di Roma pel mantenimento di Scuole primarie,  Asili  ed  Istituti  di
educazione di simil genere; e per la parte che concerne la istruzione
secondaria o superiore, a Scuole  od  Istituti  del  medesimo  grado,
mediante Decreto Reale, secondo le norme stabilite dalle Leggi  dello
Stato; 
 
    3° I beni delle Case cui sono annesse chiese parrocchiali saranno
ripartiti fra le chiese stesse e  le  altre  chiese  parrocchiali  di
Roma, tenuto conto della rendita  e  della  popolazione  di  ciascuna
parrocchia. La somma da  ripartirsi  non  eccedera'  lire  3,000  per
ciascuna parrocchia, compresa la dotazione attuale; 
 
    4° Sui residui dei beni, detratto il capitale delle  pensioni  in
ragione di sedici volte il loro ammontare, sara' assegnata alla Santa
Sede una rendita fino a lire 400 mila, per provvedere al mantenimento
delle rappresentanze degli Ordini religiosi esistenti all'estero. 
 
  Sino a che la Santa Sede non disponga di  detta  somma,  potra'  il
Governo del Re  affidarne  l'amministrazione  ad  Enti  ecclesiastici
giuridicamente esistenti in Roma. 
 
  E' data facolta' al Governo del Re di  lasciare,  mediante  Decreto
Reale da pubblicarsi  insieme  colla  presente  Legge,  agli  attuali
investiti delle rappresentanze anzidette, sino a che  dura  l'ufficio
loro, i locali necessari alla loro  residenza  personale  e  al  loro
ufficio. 
 
  Quando una Casa soppressa attendesse a piu' di una  delle  opere  e
degli uffici di sopra indicati, i beni saranno distribuiti secondo la
originaria loro destinazione; e, quando questa mancasse,  in  ragione
della parte di rendita assegnata in media negli  ultimi  tre  anni  a
ciascuno di essi uffici od opere. Gli assegnamenti e le  ripartizioni
dei beni, secondo il disposto di questo  articolo,  saranno  proposti
dalla Giunta di cui all'articolo  9  e  sanciti  con  Decreto  Reale,
sentiti la Commissione di vigilanza, di cui e'  parola  nell'articolo
stesso, ed il Consiglio di Stato.