Art. 23. 
 
  L'amministrazione dei beni degli Enti ecclesiastici che  in  virtu'
di fondazione sono attualmente destinati  a  beneficio  di  stranieri
nella citta' di Roma, e che sono compresi  nella  presente  Legge  di
soppressione,  e'  conservata  negli   attuali   amministratori,   o,
sorgendone il bisogno, affidata ad altri che la Giunta nominera'  fra
individui appartenenti alla Nazione straniera. 
 
  Ciascuna    Amministrazione    procedera'     alla     compilazione
dell'inventario  del  patrimonio  dell'Ente  da  esso   rappresentato
coll'intervento di un delegato della Giunta; ed  assumera'  l'obbligo
di provvedere al mantenimento dei religiosi e delle  religiose  delle
Case soppresse ed all'adempimento  degli  oneri  e  dei  servigi  cui
attendevano gli Enti religiosi soppressi. E' escluso ogni  obbligo  a
carico dello Stato. 
 
  Gli immobili tanto degli Enti ecclesiastici  soppressi,  quanto  di
quelli  conservati,  saranno   convertiti   a   cura   della   stessa
Amministrazione in rendita pubblica italiana o dello Stato straniero,
da iscriversi nominativamente in favore del  nuovo  Istituto,  od  in
altri capitali fruttiferi.