Art. 10.

  L'articolo 107 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  107  - Forma della celebrazione. - Nel giorno indicato dalle
parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni,
anche  se  parenti,  da' lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e
147;  riceve  da  ciascuna  delle  parti  personalmente,  l'una  dopo
l'altra,   la   dichiarazione   che   esse   si   vogliono   prendere
rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse
sono unite in matrimonio.
  L'atto  di  matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la
celebrazione".