Art. 11.

  L'articolo 111 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 111 - Celebrazione per procura. - I militari e le persone che
per  ragioni  di  servizio  si  trovano al seguito delle forze armate
possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.
  La  celebrazione del matrimonio per procura puo' anche farsi se uno
degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi
dal   tribunale  nella  cui  circoscrizione  risiede  l'altro  sposo.
L'autorizzazione  e'  concessa  con decreto non impugnabile emesso in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
  La  procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale
il matrimonio si deve contrarre.
  La  procura  deve  essere  fatta per atto pubblico; i militari e le
persone  al  seguito  delle forze armate, in tempo di guerra, possono
farla nelle forme speciali ad essi consentite.
  Il  matrimonio  non  puo'  essere  celebrato  quando sono trascorsi
centottanta giorni da quello in cui la procura e' stata rilasciata.
  La   coabitazione,  anche  temporanea,  dopo  la  celebrazione  del
matrimonio,  elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata
dall'altro coniuge al momento della celebrazione".