Art. 111.

  L'articolo 262 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  262  -  Cognome  del  figlio. - Il figlio naturale assume il
cognome  del  genitore  che  per  primo  lo  ha  riconosciuto.  Se il
riconoscimento  e'  stato effettuato contemporaneamente da entrambi i
genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.
  Se  la  filiazione  nei  confronti  del  padre e' stata accertata o
riconosciuta  successivamente al riconoscimento da parte della madre,
il figlio naturale puo' assumere il cognome del padre aggiungendolo o
sostituendolo a quello della madre.
  Nel  caso  di  minore  eta'  del  figlio,  il  giudice decide circa
l'assunzione del cognome del padre".