Art. 120.

  L'articolo 278 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  278  - Indagini sulla paternita' o maternita'. - Le indagini
sulla paternita' o sulla maternita' non sono ammesse nei casi in cui,
a  norma dell'articolo 251, il riconoscimento dei figli incestuosi e'
vietato.
  Possono  essere  ammesse  dal  giudice  quando  vi e' stato ratto o
violenza   carnale   nel   tempo   che   corrisponde   a  quello  del
concepimento".