Art. 135. L'articolo 310 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 310 - Cessazione degli effetti dell'adozione. - Gli effetti dell'adozione cessano: 1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione; 2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante; 3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante".