Art. 135.

  L'articolo 310 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  310  - Cessazione degli effetti dell'adozione. - Gli effetti
dell'adozione cessano:
    1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;
    2)    per   legittimazione   del   figlio   adottivo   da   parte
dell'adottante;
    3)    per   riconoscimento   del   figlio   adottivo   da   parte
dell'adottante".