Art. 138. 
 
  L'articolo 316 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 316 - Esercizio della potesta' dei genitori. - Il  figlio  e'
soggetto alla potesta' dei genitori sino  all'eta'  maggiore  o  alla
emancipazione. 
  La potesta' e' esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza  ciascuno
dei genitori puo' ricorrere senza formalita' al giudice  indicando  i
provvedimenti che ritiene piu' idonei. 
  Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio  per  il
figlio,  il  padre  puo'  adottare   i   provvedimenti   urgenti   ed
indifferibili. 
  Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni
quattordici, suggerisce le  determinazioni  che  ritiene  piu'  utili
nell'interesse del figlio e dell'unita' familiare.  Se  il  contrasto
permane il giudice attribuisce il potere di decisione  a  quello  dei
genitori che, nel singolo caso,  ritiene  il  piu'  idoneo  a  curare
l'interesse del figlio".