Art. 143.

  L'articolo 320 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.   320  -  Rappresentanza  e  amministrazione.  -  I  genitori
congiuntamente,  o  quello  di  essi che esercita in via esclusiva la
potesta',  rappresentano  i  figli nati e nascituri in tutti gli atti
civili   e   ne   amministrano   i   beni.   Gli  atti  di  ordinaria
amministrazione,  esclusi  i  contratti con i quali si concedono o si
acquistano  diritti  personali  di godimento, possono essere compiuti
disgiuntamente da ciascun genitore.
  Si  applicano,  in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle
decisioni concordate, le disposizioni dello articolo 316.
  I  genitori  non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni
pervenuti  al  figlio  a  qualsiasi  titolo,  anche a causa di morte,
accettare  o  rinunziare  ad  eredita' o legati, accettare donazioni,
procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni
ultranovennali   o   compiere   altri  atti  eccedenti  la  ordinaria
amministrazione ne' promuovere, transigere o compromettere in arbitri
giudizi  relativi  a  tali  atti,  se  non  per necessita' o utilita'
evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
  I  capitali  non  possono  essere riscossi senza autorizzazione del
giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.
  L'esercizio  di  una impresa commerciale non puo' essere continuato
se  non  con  l'autorizzazione  del  tribunale  su parere del giudice
tutelare.    Questi    puo'    consentire   l'esercizio   provvisorio
dell'impresa,  fino  a  quando  il  tribunale  abbia deliberato sulla
istanza.
  Se  sorge  conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti
alla  stessa  potesta',  o tra essi e i genitori o quello di essi che
esercita  in via esclusiva la potesta', il giudice tutelare nomina ai
figli  un  curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno
solo  dei genitori esercenti la potesta', la rappresentanza dei figli
spetta esclusivamente all'altro genitore".