Art. 165.

  L'articolo 406 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 406 - Procedimento per la dichiarazione di affiliazione. - Il
giudice  tutelare, prima di provvedere sulla domanda di affiliazione,
raccoglie   informazioni   sulle   condizioni  familiari,  morali  ed
economiche  del  richiedente,  sul  modo  con  cui  ha  provveduto al
mantenimento,  all'istruzione  ed  all'educazione  del  minore, sulle
condizioni  fisiche,  morali ed intellettuali di questo. Deve inoltre
sentire  l'istituto  presso  il  quale il minore fu ricoverato, o dal
quale  fu  assistito,  i  prossimi  parenti  del  medesimo, il minore
stesso, nonche' il coniuge del richiedente se questi e' separato.
  Il  giudice  tutelare  puo'  prescrivere norme per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione del minore.
  Il  provvedimento  che  accoglie  la  domanda  di  affiliazione  e'
omologato  dal  tribunale,  sentito  il  pubblico  ministero,  ed  e'
annotato a margine dell'atto di nascita del minore".