Art. 172.

  L'articolo 536 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 536 - Legittimari. - Le persone a favore delle quali la legge
riserva una quota di eredita' o altri diritti nella successione sono:
il  coniuge,  i  figli  legittimi,  i  figli naturali, gli ascendenti
legittimi.
  Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
  A  favore  dei  discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali
vengono  alla  successione  in  luogo di questi, la legge riserva gli
stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali".