Art. 176.

  L'articolo 540 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 540 - Riserva a favore del coniuge. - A favore del coniuge e'
riservata  la  meta'  del  patrimonio  dell'altro  coniuge,  salve le
disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.
  Al   coniuge,  anche  quando  concorra  con  altri  chiamati,  sono
riservati  i  diritti  di  abitazione  sulla casa adibita a residenza
familiare  e di uso sui mobili che la corredano, se di proprieta' del
defunto  o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e,
qualora  questa  non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di
riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli".