Art. 180.

  L'articolo 544 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  544  -  Concorso di ascendenti legittimi e coniuge. - Quando
chi  muore  non  lascia  ne'  figli  legittimi ne' figli naturali, ma
ascendenti  legittimi  e  il  coniuge, a quest'ultimo e' riservata la
meta' del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.
  In  caso  di  pluralita' di ascendenti, la quota di riserva ad essi
attribuita  ai sensi del precedente comma e' ripartita tra i medesimi
secondo i criteri previsti dall'articolo 569".