Art. 19.

  L'articolo 128 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  128  - Matrimonio putativo. - Se il matrimonio e' dichiarato
nullo,  gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei
coniugi,  fino  alla  sentenza  che  pronunzia  la nullita', quando i
coniugi  stessi  lo  hanno  contratto in buona fede, oppure quando il
loro  consenso  e' stato estorto con violenza o determinato da timore
di eccezionale gravita' derivante da cause esterne agli sposi.
  Gli  effetti  del  matrimonio valido si producono anche rispetto ai
figli  nati  o  concepiti  durante  il  matrimonio  dichiarato nullo,
nonche'  rispetto  ai  figli nati prima del matrimonio e riconosciuti
anteriormente alla sentenza che dichiara la nullita'.
  Se  le  condizioni  indicate  nel primo comma si verificano per uno
solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei
figli.
  Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i
coniugi,  ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati
o  concepiti  durante  lo  stesso,  salvo  che la nullita' dipenda da
bigamia o incesto.
  Nell'ipotesi  di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti
non  si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato
di  figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento e'
consentito".