Art. 19. L'articolo 128 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 128 - Matrimonio putativo. - Se il matrimonio e' dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullita', quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso e' stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravita' derivante da cause esterne agli sposi. Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonche' rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullita'. Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli. Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullita' dipenda da bigamia o incesto. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento e' consentito".