Art. 193.

  L'articolo 585 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  585 - Successione del coniuge separato. - Il coniuge cui non
e'  stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato
ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
  Nel  caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con
sentenza  passata  in  giudicato,  si  applicano  le disposizioni del
secondo comma dell'articolo 548".