Art. 203.

  L'articolo 740 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  740  -  Donazioni  fatte  all'ascendente  dell'erede.  -  Il
discendente  che succede per rappresentazione deve conferire cio' che
e'   stato  donato  all'ascendente,  anche  nel  caso  in  cui  abbia
rinunziato all'eredita' di questo".