Art. 206.

  L'articolo 2647 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2647  - Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di
beni. - Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili,
la  costituzione  del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali
che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti
e  i  provvedimenti  di  scioglimento  della  comunione,  gli atti di
acquisto  di  beni  personali  a norma delle lettere c), d), e) ed f)
dell'articolo  179,  a  carico, rispettivamente, dei coniugi titolari
del  fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che
cessa di far parte della comunione.
  Le   trascrizioni  previste  dal  precedente  comma  devono  essere
eseguite  anche  relativamente  ai  beni immobili che successivamente
entrano  a  far  parte  del  patrimonio familiare o risultano esclusi
dalla comunione tra i coniugi.
  La  trascrizione  del  vincolo  derivante  dal  fondo  patrimoniale
costituito   per   testamento  deve  essere  eseguita  d'ufficio  dal
conservatore  contemporaneamente  alla  trascrizione  dell'acquisto a
causa di morte".