Art. 208.

  L'articolo 2817 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 2817 - Persone a cui compete. - Hanno ipoteca legale:
    1)  l'alienante  sopra  gli  immobili alienati per lo adempimento
degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;
    2)  i  coeredi,  i soci e altri condividenti per il pagamento dei
conguagli  sopra  gli  immobili  assegnati  ai  condividenti ai quali
incombe tale obbligo;
    3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente
responsabile,  secondo le disposizioni del codice penale e del codice
di procedura penale".