Art. 208. L'articolo 2817 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2817 - Persone a cui compete. - Hanno ipoteca legale: 1) l'alienante sopra gli immobili alienati per lo adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione; 2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo; 3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale".