Art. 24.

  L'articolo 143 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  143  -  Diritti  e  doveri  reciproci  dei coniugi. - Con il
matrimonio  il  marito  e  la  moglie acquistano gli stessi diritti e
assumono i medesimi doveri.
  Dal   matrimonio   deriva   l'obbligo   reciproco   alla  fedelta',
all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse
della famiglia e alla coabitazione.
  Entrambi  i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie
sostanze   e   alla  propria  capacita'  di  lavoro  professionale  o
casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia".