Art. 33. 
 
  L'articolo 151 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 151 - Separazione giudiziale. - La  separazione  puo'  essere
chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla  volonta'
di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da  rendere  intollerabile
la prosecuzione della convivenza o da recare grave  pregiudizio  alla
educazione della prole. 
  Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano
le  circostanze  e  ne  sia  richiesto,  a  quale  dei  coniugi   sia
addebitabile la separazione, in considerazione del suo  comportamento
contrario ai doveri che derivano dal matrimonio".