Art. 36.

  L'articolo 155 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  155  -  Provvedimenti  riguardo  ai  figli. - Il giudice che
pronunzia  la  separazione  dichiara a quale dei coniugi i figli sono
affidati  e  adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con
esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
  In  particolare  il  giudice stabilisce la misura e il modo con cui
l'altro  coniuge  deve  contribuire al mantenimento, all'istruzione e
all'educazione  dei figli, nonche' le modalita' di esercizio dei suoi
diritti nei rapporti con essi.
  Il  coniuge  cui  sono affidati i figli, salva diversa disposizione
del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potesta' su di essi; egli
deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia
diversamente  stabilito,  le  decisioni  di  maggiore interesse per i
figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non
siano  affidati  ha  il  diritto  e  il dovere di vigilare sulla loro
istruzione  ed  educazione e puo' ricorrere al giudice quando ritenga
che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
  L'abitazione  nella  casa familiare spetta di preferenza, e ove sia
possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.
  Il  giudice  da'  inoltre  disposizioni circa l'amministrazione dei
beni  dei  figli  e,  nell'ipotesi che l'esercizio della potesta' sia
affidato  ad  entrambi  i  genitori,  il  concorso  degli  stessi  al
godimento dell'usufrutto legale.
  In ogni caso il giudice puo' per gravi motivi ordinare che la prole
sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilita', in un
istituto di educazione.
  Nell'emanare  i  provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e
al  contributo  al  loro  mantenimento,  il  giudice deve tener conto
dell'accordo  fra  le  parti:  i provvedimenti possono essere diversi
rispetto  alle  domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo
l'assunzione  di  mezzi  di  prova  dedotti  dalle  parti  o disposti
d'ufficio dal giudice.
  I  coniugi  hanno  diritto  di  chiedere in ogni tempo la revisione
delle    disposizioni    concernenti    l'affidamento    dei   figli,
l'attribuzione   dell'esercizio  della  potesta'  su  di  essi  e  le
disposizioni relative alla misura e alle modalita' del contributo".