Art. 37.

  L'articolo 156 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 156 - Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra
i  coniugi.  -  Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a
vantaggio  del  coniuge  cui  non  sia addebitabile la separazione il
diritto  di  ricevere  dall'altro coniuge quanto e' necessario al suo
mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
  L'entita' di tale somministrazione e' determinata in relazione alle
circostanze e ai redditi dell'obbligato.
  Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli
433 e seguenti.
  Il  giudice che pronunzia la separazione puo' imporre al coniuge di
prestare  idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che
egli  possa  sottrarsi  all'adempimento  degli  obblighi previsti dai
precedenti commi e dall'articolo 155.
  La   sentenza  costituisce  titolo  per  l'iscrizione  dell'ipoteca
giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.
  In  caso  di  inadempienza,  su  richiesta  dell'avente diritto, il
giudice  puo'  disporre  il  sequestro  di parte dei beni del coniuge
obbligato   e   ordinare  ai  terzi,  tenuti  a  corrispondere  anche
periodicamente  somme  di danaro all'obbligato, che una parte di esse
venga versata direttamente agli aventi diritto.
  Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di
parte, puo' disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui
ai commi precedenti".