Art. 38.

  Dopo l'articolo 156 del codice civile e' inserito il seguente:
  "Art.  156-bis  -  Cognome  della moglie. - Il giudice puo' vietare
alla  moglie  l'uso  del cognome del marito quando tale uso sia a lui
gravemente  pregiudizievole, e puo' parimenti autorizzare la moglie a
non  usare  il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave
pregiudizio".