Art. 38. Dopo l'articolo 156 del codice civile e' inserito il seguente: "Art. 156-bis - Cognome della moglie. - Il giudice puo' vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e puo' parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio".