Art. 39.

  L'articolo 157 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 157 - Cessazione degli effetti della separazione.
  - I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della
sentenza  di  separazione,  senza che sia necessario l'intervento del
giudice,  con  una  espressa dichiarazione o con un comportamento non
equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
  La  separazione  puo'  essere  pronunziata  nuovamente  soltanto in
relazione    a    fatti   e   comportamenti   intervenuti   dopo   la
riconciliazione".