Art. 44.

  L'articolo 163 del codice civile e sostituito dal seguente:
  "Art.  163  -  Modifica  delle  convenzioni.  -  Le modifiche delle
convenzioni  matrimoniali,  anteriori o successive al matrimonio, non
hanno  effetto  se  l'atto  pubblico non e' stipulato col consenso di
tutte  le  persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o
dei loro eredi.
  Se  uno  dei  coniugi  muore dopo aver consentito con atto pubblico
alla  modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le
altre  parti  esprimono anche successivamente il loro consenso, salva
l'omologazione  del  giudice.  L'omologazione  puo' essere chiesta da
tutte  le  persone  che  hanno  partecipato  alla modificazione delle
convenzioni o dai loro eredi.
  Le  modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto
rispetto ai terzi solo se ne e' fatta annotazione in margine all'atto
del matrimonio.
  L'annotazione   deve   inoltre   essere   fatta   a  margine  della
trascrizione  delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta
a norma degli articoli 2643 e seguenti".