Art. 46.

  L'articolo 165 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  165  - Capacita' del minore. - Il minore ammesso a contrarre
matrimonio  e'  pure  capace  di  prestare  il  consenso per tutte le
relative  convenzioni  matrimoniali,  le quali sono valide se egli e'
assistito dai genitori esercenti la potesta' su di lui o dal tutore o
dal curatore speciale nominato a norma dell'articolo 90".