Art. 59.

  L'articolo 180 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.   180   -   Amministrazione   dei  beni  della  comunione.  -
L'amministrazione  dei  beni  della  comunione e la rappresentanza in
giudizio  per  gli  atti  ad essa relativi spettano disgiuntamente ad
entrambi i coniugi.
  Il  compimento  degli  atti  eccedenti l'ordinaria amministrazione,
nonche'  la  stipula  dei  contratti  con  i  quali si concedono o si
acquistano  diritti  personali  di  godimento  e la rappresentanza in
giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i
coniugi".