Art. 62.

  L'articolo 183 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  183  - Esclusione dall'amministrazione. - Se uno dei coniugi
e'  minore  o  non  puo' amministrare ovvero se ha male amministrato,
l'altro    coniuge   puo'   chiedere   al   giudice   di   escluderlo
dall'amministrazione.
  Il coniuge privato dell'amministrazione puo' chiedere al giudice di
esservi   reintegrato,  se  sono  venuti  meno  i  motivi  che  hanno
determinato l'esclusione.
  La  esclusione  opera  di  diritto riguardo al coniuge interdetto e
permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione".