Art. 64.

  L'articolo 185 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  185  -  Amministrazione  dei  beni  personali del coniuge. -
All'amministrazione  dei beni che non rientrano nella comunione o nel
fondo  patrimoniale  si  applicano le disposizioni dei commi secondo,
terzo e quarto dell'articolo 217".