Art. 67. L'articolo 188 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 188 - Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni. - I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione".