Art. 67.

  L'articolo 188 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  188 - Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni. - I
beni  della  comunione,  salvo quanto disposto nell'articolo 189, non
rispondono  delle  obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le
successioni  conseguite  dai  coniugi  durante  il  matrimonio  e non
attribuite alla comunione".