Art. 7.

  L'articolo 90 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  90  -  Assistenza  del  minore.  -  Con  il  decreto  di cui
all'articolo  84  il  tribunale  o la corte d'appello nominano, se le
circostanze  lo  esigono,  un curatore speciale che assista il minore
nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali".