Art. 7. L'articolo 90 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 90 - Assistenza del minore. - Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali".