Art. 70.

  L'articolo 191 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  191  -  Scioglimento  della  comunione.  -  La  comunione si
scioglie  per  la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno
dei  coniugi,  per  l'annullamento,  per  lo  scioglimento  o  per la
cessazione  degli  effetti  civili del matrimonio, per la separazione
personale,  per  la  separazione  giudiziale  dei beni, per mutamento
convenzionale  del  regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei
coniugi.
  Nel  caso  di  azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo
scioglimento  della  comunione  puo'  essere  deciso, per accordo dei
coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162".