Art. 72.

  L'articolo 193 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  193  -  Separazione  giudiziale  dei  beni. - La separazione
giudiziale dei beni puo' essere pronunziata in caso di interdizione o
di  inabilitazione  di  uno  dei coniugi o di cattiva amministrazione
della comunione.
  Puo'  altresi'  essere pronunziata quando il disordine degli affari
di    uno    dei   coniugi   o   la   condotta   da   questi   tenuta
nell'amministrazione   dei  beni  mette  in  pericolo  gli  interessi
dell'altro  o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei
coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale
alle proprie sostanze e capacita' di lavoro.
  La  separazione  puo'  essere  chiesta da uno dei coniugi o dal suo
legale rappresentante.
  La  sentenza  che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in
cui  e'  stata  proposta la domanda ed ha lo effetto di instaurare il
regime  di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente
capo, salvi i diritti dei terzi.
  La  sentenza  e'  annotata  a  margine  dell'atto  di  matrimonio e
sull'originale delle convenzioni matrimoniali".