Art. 8. 
 
  Il primo e il secondo comma dell'articolo 97 del codice civile sono
sostituiti dai seguenti: 
  "Art. 97 - Documenti  per  la  pubblicazione.  -  Chi  richiede  la
pubblicazione deve presentare all'ufficiale  dello  stato  civile  un
estratto per riassunto dell'atto di nascita di  entrambi  gli  sposi,
nonche' ogni altro documento necessario a provare la  liberta'  degli
sposi. 
  Coloro che  esercitano  o  hanno  esercitato  la  potesta'  debbono
dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale  viene  rivolta  la
richiesta   di   pubblicazione,   sotto    la    propria    personale
responsabilita', che  gli  sposi  non  si  trovano  in  alcuna  delle
condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'articolo 87, di
cui debbono  prendere  conoscenza  attraverso  la  lettura  chiara  e
completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione  delle
conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci".