Art. 80.

  L'articolo 211 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.   211   -   Obbligazioni  dei  coniugi  contratte  prima  del
matrimonio.  -  I  beni della comunione rispondono delle obbligazioni
contratte  da  uno  dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al
valore dei beni di proprieta' del coniuge stesso prima del matrimonio
che,  in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono
entrati a far parte della comunione dei beni".