Art. 92.

  L'articolo 234 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  234  - Nascita del figlio dopo i trecento giorni. - Ciascuno
dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i
trecento   giorni   dall'annullamento,  dallo  scioglimento  o  dalla
cessazione  degli  effetti  civili del matrimonio, e' stato concepito
durante il matrimonio.
  Possono  analogamente provare il concepimento durante la convivenza
quando  il  figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di
separazione   giudiziale,   o   dalla   omologazione  di  separazione
consensuale,  ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al
giudice   quando   gli   stessi   sono  stati  autorizzati  a  vivere
separatamente  nelle  more  del giudizio di separazione o dei giudizi
previsti nel comma precedente:

  In  ogni caso il figlio puo' proporre azione per reclamare lo stato
di legittimo".