Art. 94. L'articolo 238 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 238 - Atto di nascita conforme al possesso di stato. - Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno puo' reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso. Parimenti non si puo' contestare la legittimita' di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita".