Art. 94.

  L'articolo 238 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  238 - Atto di nascita conforme al possesso di stato. - Salvo
quanto disposto dagli articoli 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno puo'
reclamare  uno  stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto
di  nascita  di  figlio  legittimo  e  il  possesso di stato conforme
all'atto stesso.
  Parimenti  non si puo' contestare la legittimita' di colui il quale
ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita".