Art. 97.

  L'articolo 246 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.   246  -  Trasmissibilita'  dell'azione.  -  Se  il  titolare
dell'azione  di  disconoscimento  della paternita' muore senza averla
promossa,  ma  prima  che  ne sia decorso il termine, sono ammessi ad
esercitarla in sua vece:
    1)  nel  caso  di  morte  del  presunto  padre  o  della madre, i
discendenti  e  gli  ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte
del  presunto  padre  o della madre, o dalla nascita del figlio se si
tratta di figlio postumo;
    2)  nel  caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il
nuovo  termine  decorre  dalla  morte del figlio o dal raggiungimento
della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti".