Art. 7.

  Oltre  alle  facolta' consentite all'ostetrica nell'esercizio della
sua  attivita'  professionale  per  l'assistenza  alle gestanti, alle
partorienti  ed alle puerpere, a norma delle istruzioni del Ministero
della  sanita', l'ostetrica puo' praticare tutto quanto e' consentito
dalle disposizioni in vigore agli infermieri professionali.
  In  ogni  caso e' vietato all'ostetrica di prestare assistenza agli
infermi affetti da malattie contagiose.
  Ai  fini  della  sua  partecipazione  alla  medicina  preventiva  e
sociale,   l'ostetrica  e'  autorizzata  ad  effettuare  prelievi  di
materiale per l'esecuzione di esami citologici.
  E'  inoltre  autorizzata ad eseguire prelievo capillare e venoso di
sangue.