Art. 4. Il Governo e' altresi' autorizzato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato e con i Ministri preposti alle amministrazioni interessate, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie per realizzare infrastrutture e impianti diretti al potenziamento della attivita' economica dei territori di confine nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia. Le norme individueranno le opere da realizzare particolarmente nei settori ferroviario, portuale, stradale e autostradale, in modo da inserire i territori considerati nel nuovo contesto socio-economico derivante dalla istituzione della zona franca e con riferimento agli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge. I decreti di cui al primo comma del presente articolo saranno emanati con l'osservanza della procedura indicata nel precedente articolo 3, secondo e terzo comma.