Art. 4. 
 
  Il Governo e' altresi' autorizzato  ad  emanare,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri  per
il tesoro, per i lavori pubblici e per l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato  e  con  i  Ministri  preposti   alle   amministrazioni
interessate, entro 18 mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con  uno  o  piu'  decreti  aventi  valore  di  legge
ordinaria,  le  norme  necessarie  per  realizzare  infrastrutture  e
impianti diretti  al  potenziamento  della  attivita'  economica  dei
territori di confine nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia. 
  Le norme individueranno le opere da realizzare particolarmente  nei
settori ferroviario, portuale, stradale e autostradale,  in  modo  da
inserire i territori considerati nel nuovo  contesto  socio-economico
derivante dalla istituzione della zona franca e con riferimento  agli
accordi di cui all'articolo 1 della presente legge. 
  I decreti di cui al  primo  comma  del  presente  articolo  saranno
emanati con l'osservanza  della  procedura  indicata  nel  precedente
articolo 3, secondo e terzo comma.