Art. 6.

  I  termini per la presentazione delle domande per la concessione di
indennizzi  per  beni, diritti e interessi situati nel territorio sul
quale  in  base  al  decaduto memorandum d'intesa di Londra fu estesa
l'amministrazione  civile  jugoslava,  previsti  dalla legge 18 marzo
1958, n. 269, e successive modificazioni, sono riaperti per la durata
di  un  anno  e  sei  mesi  a  partire dalla data dello scambio delle
ratifiche  previsto  dall'atto finale compreso fra gli atti di cui al
precedente articolo 1.
  La  rideterminazione  dei coefficienti di maggiorazione di cui alla
legge  18  marzo  1958,  n.  269,  e  successive  modificazioni  e la
modalita'  di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della stessa legge
18  marzo 1958, n. 269, saranno rivedute, con decreti aventi forza di
legge  ordinaria  da emanare dal Governo su proposta del Ministro per
il  tesoro  entro  sei  mesi dalla data dello scambio delle ratifiche
previsto  dall'atto finale compreso tra gli atti di cui al precedente
articolo  1,  secondo  le  procedure di cui al precedente articolo 3,
secondo e terzo comma.