Art. 3.
                         Compiti e funzioni
  1.  L'Unita' fornisce il supporto per lo svolgimento delle funzioni
di  indirizzo  e coordinamento dell'attivita' normativa del Governo e
degli  enti  pubblici strumentali, al fine di assicurare l'attuazione
delle politiche di semplificazione e la qualita' della regolazione.
  2. All'Unita' sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:
    a) fornire supporto generale al Comitato interministeriale di cui
all'art.  1  del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, di seguito denominato
«Comitato»,  anche  tramite  la  preparazione  e  l'istruttoria delle
relative riunioni;
    b) istruire  il  piano  annuale  d'azione  per la semplificazione
d'intesa  con  i  competenti  uffici dei Dipartimenti per la funzione
pubblica  e  per  le innovazioni e le tecnologie della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  il  disegno  di  legge annuale di
semplificazione;
    c) collaborare  con  il  Dipartimento  per gli affari giuridici e
legislativi  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  con
l'Ufficio  legislativo  del  Ministro per le riforme e le innovazioni
nella  pubblica  amministrazione  alla  supervisione  di  ogni  altra
iniziativa normativa con prevalente finalita' di semplificazione;
    d) coordinare,  riferendone al Comitato, le iniziative specifiche
e i gruppi di lavoro costituiti da singole amministrazioni al fine di
assicurare  la  coerenza degli interventi per la semplificazione e la
qualita'  della  regolazione,  garantendo  in  ciascuna  di  esse  la
presenza  di  componenti  dell'Unita'  e  invitando  periodicamente i
responsabili delle singole iniziative ai lavori dell'Unita';
    e) coordinare    la   ricognizione   da   parte   delle   singole
amministrazioni   dei   settori   e   delle   materie   in   cui  sia
costituzionalmente  legittimo l'intervento in via regolamentare dello
Stato e svolgere compiti di indirizzo, coordinamento e ove necessario
impulso  dell'attivita'  di  semplificazione  normativa tramite fonti
secondarie nelle materie di competenza statale;
    f) coordinare  l'attuazione  normativa della legge 7 agosto 1990,
n.   241   e  delle  altre  leggi  generali  riguardanti  l'attivita'
amministrativa  per  i  profili  riguardanti  la semplificazione e la
qualita' della regolazione;
    g) formulare  proposte  per la definizione di indirizzi e criteri
generali per il riordino normativo e la codificazione e sovrintendere
alle  conseguenti  iniziative delle singole amministrazioni, anche ai
fini  dell'attuazione  dell'art.  14,  commi da  12 a 24, della legge
28 novembre 2005, n. 246;
    h) definire,   d'intesa  con  il  Dipartimento  per  la  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un programma di
misurazione  e  riduzione  degli  oneri  amministrativi  e verificare
preventivamente  l'impatto  sulla  semplificazione  e  sulla qualita'
della regolazione dei disegni di legge, dei decreti legislativi e dei
regolamenti di iniziativa governativa;
    i) promuovere forme di raccordo con il Parlamento e con gli altri
soggetti  titolari  di  poteri  normativi  per  il  miglioramento del
processo legislativo.
  3.  L'Unita' promuove forme di raccordo e partecipa alle iniziative
per  l'adozione di misure di semplificazione e di miglioramento della
qualita'  della  regolazione  da  parte  degli organi costituzionali,
delle  autorita'  indipendenti,  delle  regioni  e degli enti locali.
Partecipa,   altresi',  ad  iniziative  e  programmi  in  materia  di
semplificazione  e di qualita' della regolazione dell'Unione europea,
dell'OCSE e di altri organismi internazionali.