Art. 3. Compiti e funzioni 1. L'Unita' fornisce il supporto per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attivita' normativa del Governo e degli enti pubblici strumentali, al fine di assicurare l'attuazione delle politiche di semplificazione e la qualita' della regolazione. 2. All'Unita' sono demandati, in particolare, i seguenti compiti: a) fornire supporto generale al Comitato interministeriale di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, di seguito denominato «Comitato», anche tramite la preparazione e l'istruttoria delle relative riunioni; b) istruire il piano annuale d'azione per la semplificazione d'intesa con i competenti uffici dei Dipartimenti per la funzione pubblica e per le innovazioni e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' il disegno di legge annuale di semplificazione; c) collaborare con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l'Ufficio legislativo del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione alla supervisione di ogni altra iniziativa normativa con prevalente finalita' di semplificazione; d) coordinare, riferendone al Comitato, le iniziative specifiche e i gruppi di lavoro costituiti da singole amministrazioni al fine di assicurare la coerenza degli interventi per la semplificazione e la qualita' della regolazione, garantendo in ciascuna di esse la presenza di componenti dell'Unita' e invitando periodicamente i responsabili delle singole iniziative ai lavori dell'Unita'; e) coordinare la ricognizione da parte delle singole amministrazioni dei settori e delle materie in cui sia costituzionalmente legittimo l'intervento in via regolamentare dello Stato e svolgere compiti di indirizzo, coordinamento e ove necessario impulso dell'attivita' di semplificazione normativa tramite fonti secondarie nelle materie di competenza statale; f) coordinare l'attuazione normativa della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle altre leggi generali riguardanti l'attivita' amministrativa per i profili riguardanti la semplificazione e la qualita' della regolazione; g) formulare proposte per la definizione di indirizzi e criteri generali per il riordino normativo e la codificazione e sovrintendere alle conseguenti iniziative delle singole amministrazioni, anche ai fini dell'attuazione dell'art. 14, commi da 12 a 24, della legge 28 novembre 2005, n. 246; h) definire, d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un programma di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e verificare preventivamente l'impatto sulla semplificazione e sulla qualita' della regolazione dei disegni di legge, dei decreti legislativi e dei regolamenti di iniziativa governativa; i) promuovere forme di raccordo con il Parlamento e con gli altri soggetti titolari di poteri normativi per il miglioramento del processo legislativo. 3. L'Unita' promuove forme di raccordo e partecipa alle iniziative per l'adozione di misure di semplificazione e di miglioramento della qualita' della regolazione da parte degli organi costituzionali, delle autorita' indipendenti, delle regioni e degli enti locali. Partecipa, altresi', ad iniziative e programmi in materia di semplificazione e di qualita' della regolazione dell'Unione europea, dell'OCSE e di altri organismi internazionali.