Art. 2.
               Classificazione di resistenza al fuoco
    1. I  prodotti  e  gli  elementi costruttivi sono classificati in
base  alle  loro  caratteristiche  di  resistenza al fuoco, secondo i
simboli  e  le  classi  indicate  nelle  tabelle  dell'allegato  A al
presente  decreto,  in  conformita'  alle decisioni della Commissione
dell'Unione  europea  2000/367/CE del 3 maggio 2000 e 2003/629/CE del
27 agosto 2003.
    2.  Con  successivi  provvedimenti  del  Ministro dell'interno si
aggiornano  le  tabelle di cui al precedente comma 1, a seguito delle
ulteriori  decisioni della Commissione dell'Unione europea emanate in
materia.
    3.  Le  prestazioni  di  resistenza al fuoco dei prodotti e degli
elementi  costruttivi possono essere determinate in base ai risultati
di:
      a) prove;
      b) calcoli;
      c) confronti con tabelle.
    4.  Le  modalita'  per la classificazione di prodotti ed elementi
costruttivi in base ai risultati di prove di resistenza al fuoco e di
tenuta al fumo sono descritte nell'allegato B al presente decreto.
    5.  Le  modalita'  per la classificazione di prodotti ed elementi
costruttivi   in   base   ai  risultati  di  calcoli  sono  descritte
nell'allegato C al presente decreto.
    6. Le modalita' per la classificazione di elementi costruttivi in
base  a  confronti  con  tabelle  sono  descritte  nell'allegato D al
presente decreto.