Art. 4.
Elementi  costruttivi per i quali e' prescritta la classificazione di
                         resistenza al fuoco
    1. Gli  elementi  costruttivi,  per  i  quali  e'  prescritta  la
classificazione  di  resistenza  al  fuoco, possono essere installati
ovvero   costruiti  in  opere  destinate  ad  attivita'  soggette  ai
regolamenti  di  prevenzione  incendi,  in presenza di certificazione
redatta  da  professionista  in  conformita'  al decreto del Ministro
dell'interno 4 maggio 1998, che ne attesti la classe di resistenza al
fuoco  secondo  le  modalita'  indicate all'art. 2, commi 4, 5, 6 del
presente decreto.
    2.  La  certificazione  di  cui  al precedente comma 1 garantisce
anche  nei confronti delle mutue interazioni tra prodotti ed elementi
costruttivi  che ne possano pregiudicare o ridurre la classificazione
ottenuta.
    3.  Qualora  la  classificazione  di  resistenza  al  fuoco degli
elementi  costruttivi  sia  ottenuta  attraverso  la  sola  modalita'
indicata  all'art. 2, comma 4 del presente decreto, la certificazione
di  cui  al  precedente comma 1 garantisce che l'elemento costruttivo
ricada all'interno del campo di diretta applicazione del risultato di
prova.  In  caso  contrario la classificazione di resistenza al fuoco
deve  fare riferimento alla ulteriore documentazione resa disponibile
dal  produttore, in conformita' alle prescrizioni di cui all'allegato
B al presente decreto.
    4. Qualora l'elemento costruttivo coincida con un prodotto munito
di  marcatura  CE  la  certificazione,  di cui al precedente comma 1,
costituisce la dichiarazione di uso conforme all'impiego previsto.