Art. 4. Elementi costruttivi per i quali e' prescritta la classificazione di resistenza al fuoco 1. Gli elementi costruttivi, per i quali e' prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, possono essere installati ovvero costruiti in opere destinate ad attivita' soggette ai regolamenti di prevenzione incendi, in presenza di certificazione redatta da professionista in conformita' al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalita' indicate all'art. 2, commi 4, 5, 6 del presente decreto. 2. La certificazione di cui al precedente comma 1 garantisce anche nei confronti delle mutue interazioni tra prodotti ed elementi costruttivi che ne possano pregiudicare o ridurre la classificazione ottenuta. 3. Qualora la classificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi sia ottenuta attraverso la sola modalita' indicata all'art. 2, comma 4 del presente decreto, la certificazione di cui al precedente comma 1 garantisce che l'elemento costruttivo ricada all'interno del campo di diretta applicazione del risultato di prova. In caso contrario la classificazione di resistenza al fuoco deve fare riferimento alla ulteriore documentazione resa disponibile dal produttore, in conformita' alle prescrizioni di cui all'allegato B al presente decreto. 4. Qualora l'elemento costruttivo coincida con un prodotto munito di marcatura CE la certificazione, di cui al precedente comma 1, costituisce la dichiarazione di uso conforme all'impiego previsto.