Art. 3.
                Termini di corresponsione dei diritti
                     per il mantenimento in vita
  I  diritti  per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione
industriale  e  per  i modelli di utilita' e per la registrazione dei
disegni  e  modelli sono dovuti a decorrere dalle scadenze maturate a
partire dal 1° gennaio 2007 e piu' specificamente:
    a)  dal  quinto  anno  di  vita  per  il  brevetto per invenzione
industriale;
    b) dal secondo quinquennio di vita per il brevetto per modello di
utilita';
    c)  dal  secondo  quinquennio  di  vita  per  la registrazione di
disegno o modello.