Art. 3. Termini di corresponsione dei diritti per il mantenimento in vita I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilita' e per la registrazione dei disegni e modelli sono dovuti a decorrere dalle scadenze maturate a partire dal 1° gennaio 2007 e piu' specificamente: a) dal quinto anno di vita per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio di vita per il brevetto per modello di utilita'; c) dal secondo quinquennio di vita per la registrazione di disegno o modello.