Art. 4.
               Modalita' di corresponsione dei diritti
                     per il mantenimento in vita
  Il  pagamento  dei  diritti per il mantenimento in vita deve essere
effettuato  anticipatamente,  entro  l'ultimo  giorno  utile del mese
corrispondente a quello in cui e' stata depositata la domanda.
  Trascorso  detto  periodo  il  pagamento  e'  ammesso  nei sei mesi
successivi con l'applicazione del corrispondente diritto di mora.
  Il pagamento e', altresi', ammesso entro il termine di quattro mesi
dalla data di concessione del brevetto o del modello di utilita' o di
registrazione  del  disegno o modello, ovvero nei sei mesi successivi
dietro   corresponsione  della  mora,  per  i  diritti  eventualmente
maturati fino a tale momento.
  Possono  pagarsi  anticipatamente  piu' diritti annuali se riferiti
allo stesso brevetto.